Art. 10.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di tre ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
      2. La classe di concorso 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)».
      3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 32/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola secondaria di primo grado, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      4. L'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo grado è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 32/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.

 

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